Art. 8.
(Presidente).

      1. Il presidente della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa con il presidente dell'Associazione Festival dei Due Mondi, nell'ambito di una terna di candidati da questi proposta. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e ne promuove le attività.

 

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      2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei princìpi istitutivi nonché dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale ai sensi dell'articolo 16; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione.